Codice della strada: Decreto Legislativo 30 aprile 1992

Disposizioni Generali



Articolo 1 Principi generali
Articolo 2 Definizione e classificazione delle strade
Articolo 3 Definizioni stradali e di traffico
Articolo 4 Delimitazione del centro abitato
Articolo 5 Regolamentazione della circolazione in generale
Articolo 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
Articolo 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
Articolo 8 Circolazione nelle piccole isole
Articolo 9 Competizioni sportive su strada
Articolo 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionali
Articolo 11 Servizi di polizia stradale
Articolo 12 Espletamento dei servizi di polizia stradale

DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

capo I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

Articolo 13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade
Articolo 14 Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
Articolo 15 Atti vietati
Articolo 16 Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati
Articolo 17 Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
Articolo 18 Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
Articolo 19 Distanze di sicurezza dalle strade
Articolo 20 Occupazione della sede stradale
Articolo 21 Opere depositi e cantieri stradali
Articolo 22 Accessi e diramazioni
Articolo 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli
Articolo 24 Pertinenze delle strade
Articolo 25 Attraversamenti ed uso della sede stradale
Articolo 26 Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
Articolo 27 Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
Articolo 28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi
Articolo 29 Piantagioni e siepi
Articolo 30 Fabbricati muri e opere di sostegno
Articolo 31 Manutenzione delle ripe
Articolo 32 Condotta delle acque
Articolo 33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi
Articolo 34 Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguame

capo II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

Articolo 35 Competenze
Articolo 36 Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabili
Articolo 37 Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
Articolo 38 Segnaletica stradale
Articolo 39 Segnali verticali
Articolo 40 Segnali orizzontali
Articolo 41 Segnali luminosi
Articolo 42 Segnali complementari
Articolo 43 Segnalazioni degli agenti del traffico
Articolo 44 Passaggi a livello
Articolo 45 Uniformità della segnaletica dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

DEI VEICOLI
capo I
Dei veicoli in generale

Articolo 46 Nozione di veicoli
Articolo 47 Classificazione dei veicoli
Articolo 48 Veicoli a braccia
Articolo 49 Veicoli a trazione animale
Articolo 50 Velocipedi
Articolo 51 Slitte
Articolo 52 Ciclomotori
Articolo 53 Motoveicoli
Articolo 54 Autoveicoli
Articolo 55 Filoveicoli
Articolo 56 Rimorchi
Articolo 57 Macchine agricole
Articolo 58 Macchine operatrici
Articolo 59 Veicoli con caratteristiche atipiche
Articolo 60 Motoveicoli e autoveicoli e d'interesse storico e collezionistico
Articolo 61 Sagoma limite
Articolo 62 Massa limite
Articolo 63 Traino veicoli

capo II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Articolo 64 Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
Articolo 65 Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
Articolo 66 Cerchioni alle ruote
Articolo 67 Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
Articolo 68 Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e visiva
Articolo 69 Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
Articolo 70 Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi

sez. 1
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Articolo 71 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
Articolo 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
Articolo 73 Veicoli su rotaia in sede promiscua
Articolo 74 Dati di identificazione
Articolo 75 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
Articolo 76 Certificato di approvazione
Articolo 77 Controlli di conformità al tipo omologato
Articolo 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
Articolo 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
Articolo 80 Revisioni
Articolo 81 Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti, Direzione generale della M.T.C.T.

sez. 2
Destinazione ed uso dei veicoli

Articolo 82 Destinazione ed uso dei veicoli
Articolo 83 Uso proprio
Articolo 84 Locazione senza conducente
Articolo 85 Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
Articolo 86 Servizio di piazza con autovetture
Articolo 87 Servizio di linea per trasporto di persone
Articolo 88 Servizio di trasporto di cose per conto terzi
Articolo 89 Servizio di linea per trasporto di cose
Articolo 90 Trasporto di cose per conto di terzi in servizio di piazza
Articolo 91 Locazione senza conducente con facoltà di acquisto leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
Articolo 92 Estratto dei documenti di circolazione o di guida

sez. 3
Documenti di circolazione e immatricolazione

Articolo 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Articolo 94 Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
Articolo 95 Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione
Articolo 96 Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
Articolo 97 Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori
Articolo 98 Circolazione di prova
Articolo 99 Foglio di via
Articolo 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
Articolo 101 Produzione distribuzione restituzione e ritiro delle targhe
Articolo 102 Smarrimento, sottrazione, deterioramento, e distruzione di targhe
Articolo 103 Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Codice della Strada: seconda parte

capo IV Circolazione su strada delle macchine agricole Articolo 104 Sagome e masse limite delle macchine agricole Articolo 105 Traino di macchine agricole Articolo 106 Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole Articolo 107 Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole Articolo 108 Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole Articolo 109 Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole Articolo 110 Immatricolazione Articolo 111 Revisione delle macchine agricole in circolazione Articolo 112 Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione Articolo 113 Targhe delle macchine agricole Articolo 114 Circolazione su strade delle macchine operatrici Guida dei Veicoli e Conduzione degli Animali Articolo 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali Articolo 116 Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli Articolo 117 Limitazioni nella guida Articolo 118 Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli Articolo 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida Articolo 120 Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida Articolo 121 Esame di idoneità Articolo 122 Esercitazioni di guida Articolo 123 Autoscuole Articolo 124 Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici Articolo 125 Validità della patente di guida Articolo 126 Durata e conferma della validità della patente di guida Articolo 127 Permesso provvisorio di guida Articolo 128 Revisione della patente di guida Articolo 129 Sospensione della patente di guida Articolo 130 Revoca della patente di guida Articolo 131 Agenti diplomatici esteri Articolo 132 Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri Articolo 133 Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione Articolo 134 Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri Articolo 135 Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri Articolo 136 Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea Articolo 137 Certificati internazionali per autoveicoli Articolo 138 Veicoli e conducenti delle Forze armate Articolo 139 Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale Norme di Comportamento Articolo 140 Principio informatore della circolazione Articolo 141 Velocità Articolo 142 Limiti di velocità Articolo 143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata Articolo 144 Circolazione dei veicoli per file parallele Articolo 145 Precedenza Articolo 146 Violazione della segnaletica stradale Articolo 147 Comportamento ai passaggi a livello Articolo 148 Sorpasso Articolo 149 Distanza di sicurezza tra veicoli Articolo 150 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna Articolo 151 Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi Articolo 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli Articolo 153 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi Articolo 154 Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre Articolo 155 Limitazione dei rumori Articolo 156 Uso dei dispositivi di segnalazione acustica Articolo 157 Arresto Articolo 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli Articolo 159 Rimozione e blocco dei veicoli Articolo 160 Sosta degli animali Articolo 161 Ingombro della carreggiata Articolo 162 Segnalazione di veicolo fermo Articolo 163 Convogli militari Articolo 164 Sistemazione del carico sui veicoli Articolo 165 Traino di veicoli in avaria Articolo 166 Trasporto di cose su veicoli a trazione animale Articolo 167 Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi Articolo 168 Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi Articolo 169 Trasporto di persone Articolo 170 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote Articolo 171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote Articolo 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta Articolo 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Articolo 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose Articolo 175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali Articolo 176 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali Articolo 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze Articolo 178 Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo Articolo 179 Cronotachigrafo Articolo 180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida Articolo 181 Esposizione dei contrassegni per la circolazione Articolo 182 Circolazione dei velocipedi Articolo 183 Circolazione dei veicoli a trazione animale Articolo 184 Circolazione degli animali Articolo 185 Circolazione e sosta delle auto caravan Articolo 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool Articolo 187 Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti Articolo 188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide Articolo 189 Comportamento in caso di incidente Articolo 190 Comportamento dei pedoni Articolo 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni Articolo 192 Obblighi verso funzio Articolo 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI capo 1 Degli Illeciti Previsti dal Presente Codice e delle Relative Sanzioni sez. 1 Degli illeciti amministrativi Importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime Articolo 194 Disposizioni di carattere generale Articolo 195 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Articolo 196 Principio di solidarietà Articolo 197 Concorso di persone nella violazione Articolo 198 Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie Articolo 199 Non trasmissibilità dell'obbligazione Articolo 200 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni Articolo 201 Notificazione delle violazioni Articolo 202 Pagamento in misura ridotta Articolo 203 Ricorso al prefetto Articolo 204 Provvedimenti del prefetto Articolo 205 Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria Articolo 206 Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie Articolo 207 Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE Articolo 208 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie Articolo 209 Prescrizione sez. 2 Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie Articolo 210 Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale Articolo 211 Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive Articolo 212 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attivita' Articolo 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa Articolo 214 Fermo amministrativo del veicolo Articolo 215 Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo Articolo 216 Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida Articolo 217 Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione Articolo 218 Sanzione accessoria della sospensione della patente Articolo 219 Revoca della patente di guida capo II Degli illeciti penali sez. 1 Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni Articolo 220 Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice Articolo 221 Connessione obiettiva con un reato sez. 2 Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali Articolo 222 Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati Articolo 223 Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato Articolo 224 Procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessorie della sospensione e della revoca della patente DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE capo I Disposizioni finali Articolo 225 Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali Articolo 226 Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale Articolo 227 Servizio e dispositivi di monitoraggio Articolo 228 Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni con tenute nelle norme del presente codice Articolo 229 Attuazione di direttive comunitarie Articolo 230 Educazione stradale Articolo 231 Abrogazione di norme precedentemente in vigore capo II Disposizioni transitorie Articolo 232 Decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione Articolo 233 Norme transitorie relative al titolo I Articolo 234 Norme transitorie relative al titolo II Articolo 235 Norme transitorie relative al titolo III Articolo 236 Norme transitorie relative al titolo IV Articolo 237 Norme transitorie relative al titolo V Articolo 238 Norme transitorie relative al titolo VI Articolo 239 Norme transitorie relative al titolo VII Articolo 240 Entrata in vigore delle norme del presente codice

Modifiche al codice della strada: Legge 2 ottobre 2007, n. 160

Art. 1. Disposizioni in materia di guida senza patente 1. All'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno . Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica". Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni nella guida 1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti."; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo."; c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis"; d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594". 2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni cinque."; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.". Art. 3. Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli 1. All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,"; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno."; c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti: "9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice. 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."; d) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179."; e) il comma 12 e' sostituito dal seguente: "12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". 2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: {Norma violata Punti Art. 142, comma 8 2 comma 9 10} sono sostituite dalle seguenti: {Norma violata Punti Art. 142, comma 8 5 commi 9 e 9-bis 10} 3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 3-bis. 1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400."; b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,". Art. 4. 1. Il comma 3 dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.". 2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: {Norma violata Punti Art. 173, comma 3 5 sono sostituite dalle seguenti: {Norma violata Punti Art. 173, commi 3 e 3-bis 5 Art. 5. 1. All'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato: a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"; b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187."; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI."; d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis"; e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.". 2. All'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223. 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater."; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto compatibili . La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore."; c) il comma 7 e' abrogato; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119". Art. 6. 1. All'art. 230 , comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti:", con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche". 2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2. Art. 6-bis. 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo contro l'incidentalita' notturna. 2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalita' notturna. 3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo. 5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006 , n. 296. Art. 6-ter. 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore. Art. 7. 1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. Norme di coordinamento Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie Fondo contro l'incidentalita' notturna Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida Modifiche all'art. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo.